| Nuovo Statuto CASLI |
|
|
|
| Scritto da Barbara |
| Giovedì 09 Dicembre 2004 11:24 |
|
per visionare il Nuovo Statuto del CASLI, clicca qui sotto
Art. 1 Il Comitato Associativo Scolastico per la Lingua Italiana (CASLI), con sede in Erismannstrasse 6, 8004 Zurigo, è un’Associazione secondo il diritto elvetico (legge 1.7.1970 n. 518 – art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero), che opera su parte della Circoscrizione Consolare di Zurigo (Cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Svitto, Zugo e Glarona). Il CASLI non ha fini di lucro, promuove e persegue finalità di realizzare con diretta responsabilità iniziative linguistico-culturali per l’istituzione di scuole e di corsi di lingua e cultura italiana a favore della collettività. Art. 2 Il CASLI si propone di stimolare, promuovere e sostenere iniziative concrete che facilitino l’accrescimento culturale e formativo della collettività italiana, nel rispetto delle vigenti Leggi italiane e svizzere. Art. 3 I mezzi patrimoniali del CASLI sono costituiti da: a) quote di partecipazione delle famiglie degli alunni dei corsi e dei Comitati Genitori; b) contributi ordinari e straordinari erogati dal Ministero Affari Esteri (MAE); c) contributi e donazioni di natura pubblica o privata. Art. 4 Soci del CASLI e quote sociali 1. Sono soci del CASLI tutti i genitori degli alunni dei corsi e i membri dei Comitati Genitori che abbiano pagato la quota di partecipazione (quota sociale). Tramite apposite riunioni si eleggeranno i rappresentanti secondo l’art. 6. 2. Ogni socio del CASLI è tenuto a pagare la quota sociale. Per ogni socio la quota è di Fr. 50 all’anno. 3. Per i debiti del CASLI è responsabile esclusivamente il patrimonio sociale. 4. È esclusa la responsabilità personale dei soci, ai quali non spetta nessun diritto sul patrimonio sociale. 5. L’Assemblea dei soci può aumentare la quota sociale, che non deve però essere inferiore a Fr. 50 all’anno. Art. 5 Organi del CASLI sono: a) I'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio d’Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 6 L’Assemblea 1. L’Assemblea è composta da: a) 30 genitori eletti tra i soci con modalità secondo il regolamento; b) 6 docenti quali rappresentanti dell’Assemblea Insegnanti CASLI; c) 6 delegati dal COMITES funzionante nella Circoscrizione Consolare di competenza del CASLI, nominati al di fuori di esso. 2. Ogni membro può essere sostituito, con delega scritta, in caso d’impedimento da un altro rappresentante della stessa componente con diritto di voto. 3. Le convocazioni delle Assemblee ordinarie, minimo una all’anno, devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data prevista. 4. L’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il CdA lo riterrà necessario e quando venga richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari con una proposta precisa e motivata di ordine del giorno. Art. 7 Competenze dell’Assemblea L’Assemblea ha i seguenti compiti: a) elegge tra i propri componenti il Presidente; b) elegge tra i propri componenti 7 membri del Consiglio d’Amministrazione; c) elegge i Revisori dei conti; d) esprime valutazioni in merito all’attività svolta e dà orientamenti per l’attività futura; e) discute ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al MAE entro i termini stabiliti; f) decide a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto eventuali modifiche dello Statuto; g) delibera sulle quote dei soci; h) approva il Regolamento d’organizzazione interna, che non può contraddire lo Statuto. Art. 8 Il Consiglio d’Amministrazione 1. Il CdA è composto da: a) il Presidente del CASLI; b) 7 membri eletti tra i genitori membri dell’Assemblea; c) 1 membro nominato tra i 6 delegati del COMITES. 2. In caso di dimissioni o altro impedimento di un membro del CdA, subentra il primo dei non eletti. Art. 9 Competenze del Consiglio d’Amministrazione 1. Il Consiglio d’Amministrazione ha i seguenti compiti: a) elegge al suo interno il Vicepresidente e il Cassiere; b) assume un Segretario-Contabile per la gestione dell’ufficio; c) redige il bilancio preventivo e consuntivo per l’anno finanziario (1. gennaio - 31 dicembre) da presentare all’Assemblea per l’approvazione; d) promuove ed esegue gli orientamenti dell’Assemblea; e) assume il personale, docente e non docente; f) nomina le commissioni e sceglie gli eventuali esperti esterni. 2. Alle cariche può essere votata la sfiducia. Art. 10 Il Presidente 1. Il Presidente ha le seguenti competenze: a) rappresenta legalmente il CASLI; b) vigila sull’attuazione dei fini statutari; c) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione; d) controlla l’esecuzione delle delibere del CdA; e) cura i rapporti con il personale; f) firma i verbali dell’Assemblea e del CdA; g) firma, insieme al Cassiere, gli ordini di pagamento e altri atti d’ordine finanziario. 2. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente. Art. 11 Il Collegio dei revisori Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone nominate dall'Assemblea al di fuori dei propri componenti, ed ha i seguenti compiti: a) controlla la tenuta della contabilità; b) presenta all’Assemblea la relazione sulla verifica del bilancio consuntivo; c) dà consulenza al CdA; d) adempie a qualsiasi altra funzione d’ispezione o di controllo che ritenga conveniente o venga richiesto dall’Assemblea. Art. 12 I dipendenti del CASLI non possono fare parte del Consiglio d’Amministrazione. Art. 13 1. Tutti gli eletti agli organi statutari del CASLI restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 2. Dopo due assenze consecutive ingiustificate, il membro dell’Assemblea o del CdA decade e gli subentra il primo dei non eletti. 3. I membri dell’Assemblea o del CdA potranno essere espulsi in caso di comportamenti che arrechino pregiudizio al CASLI, dopo delibera del CdA. Art. 14 In caso di scioglimento del CASLI, o di cessazione delle attività previste dall’art. 1 del presente Statuto, la quota di patrimonio dell’associazione costituita con i fondi ministeriali, dovrà essere devoluta a favore di associazioni che perseguono analoghe finalità (promozione linguistico-culturale) nell’ambito della Circoscrizione Consolare o del territorio. La scelta dell’Associazione destinataria di tale patrimonio dovrà essere approvata dall’Ufficio consolare competente. Art. 15 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile Svizzero. Art. 16 Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Zurigo. Art. 17 Il presente Statuto entra in vigore dopo il voto di approvazione da parte dell'Assemblea. Approvato dall’Assemblea CASLI del 26 giugno 2004 |
| Ultimo aggiornamento Sabato 27 Dicembre 2008 21:53 |